Tardiva registrazione dei contratti di locazione: come cambiano le sanzioni secondo l’Agenzia delle Entrate

La nuova interpretazione sulla tardiva registrazione dei contratti di locazione pluriennali

Negli ultimi giorni l’Agenzia delle Entrate, attraverso la Risoluzione n. 56/2025 della Divisione Contribuenti, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla determinazione delle sanzioni per la tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani a durata pluriennale.
Un aggiornamento atteso, che tiene conto del più recente orientamento giurisprudenziale e che segna un parziale superamento delle indicazioni contenute nella precedente Circolare n. 26/E del 2011.

Il punto centrale: come si calcola la sanzione

Il tema affrontato riguarda la base di calcolo della sanzione in caso di registrazione tardiva.
La questione, da tempo oggetto di interpretazioni diverse, è stata finalmente chiarita:
secondo la nuova impostazione, la sanzione deve essere commisurata all’imposta di registro calcolata sul canone della prima annualità, e non sull’intero importo complessivo del contratto pluriennale.

In pratica, per un contratto pluriennale con pagamento dell’imposta di registro anno per anno, l’Agenzia specifica che la sanzione deve riferirsi solo al canone della prima annualità.
Questo approccio evita che la penalità risulti sproporzionata rispetto all’effettiva imposta dovuta al momento della registrazione.

Contratti con cedolare secca: importi fissi e non proporzionali

Diversa la situazione per i contratti soggetti a cedolare secca, dove l’imposta di registro non è dovuta.
In questi casi, la tardiva o omessa registrazione comporta una sanzione fissa e non proporzionale:

  • 250 euro in caso di omessa registrazione del contratto;

  • 150 euro in caso di tardiva registrazione.

Le stesse misure si applicano anche quando il contratto beneficia di regimi agevolativi o sostitutivi che escludono il pagamento dell’imposta.

Le annualità successive e il ravvedimento operoso

Per le annualità successive alla prima, resta valida la sanzione per tardivo versamento prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997, mentre per i contribuenti che intendono regolarizzare spontaneamente la loro posizione rimane possibile ricorrere al ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 472/1997).

Il ravvedimento rappresenta un’importante possibilità per chi desidera ridurre le sanzioni, dimostrando la volontà di sanare tempestivamente l’irregolarità prima di eventuali controlli dell’Amministrazione finanziaria.

Implicazioni pratiche per i proprietari e gli operatori del settore

Questa nuova interpretazione assume una valenza rilevante per i locatori, gli intermediari e i consulenti immobiliari, poiché chiarisce definitivamente la proporzionalità della sanzione in base alla durata effettiva e alla modalità di pagamento del contratto.

In sostanza:

  • le sanzioni saranno più eque e commisurate all’imposta effettiva dovuta;

  • viene evitato il rischio di applicazioni sproporzionate per i contratti pluriennali;

  • i professionisti del settore possono fornire indicazioni più precise ai clienti su tempistiche e modalità di registrazione.

La Risoluzione n. 56/2025 dell’Agenzia delle Entrate introduce un principio di equilibrio e chiarezza nella gestione delle sanzioni per la tardiva registrazione dei contratti di locazione.
Per chi opera nel mercato immobiliare — agenti, proprietari, amministratori e consulenti — si tratta di un aggiornamento normativo da tenere ben presente nella pratica quotidiana, sia in ottica di conformità fiscale che di corretta gestione contrattuale.

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