Conformità catastale e validità dell’atto di compravendita

Quando si parla di compravendita immobiliare, la parola “conformità” genera spesso confusione.
La recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 27531 del 15 ottobre 2025 è tornata su un tema centrale: la conformità catastale e il suo impatto sulla validità del contratto di compravendita.

Non introduce una rivoluzione normativa.
Ma offre un chiarimento utile, soprattutto per chi vende casa e vuole evitare errori e contenziosi.

Cosa dice davvero la Cassazione

La Corte ribadisce un principio già presente nella giurisprudenza:
la nullità prevista dall’art. 29, comma 1-bis, della Legge 52/1985 è una nullità formale, non sostanziale.

In concreto:

  • l’atto è valido se contiene identificazione catastale, riferimento alle planimetrie e dichiarazione di conformità;

  • l’atto è nullo solo se queste indicazioni mancano del tutto;

  • l’eventuale non veridicità della dichiarazione non rende nullo l’atto, ma apre a responsabilità civili o penali.

Tradotto in modo chiaro:
la legge non chiede che l’immobile sia perfettamente conforme al Catasto per rendere valido il rogito, ma che la dichiarazione ci sia.

Conformità catastale ≠ conformità edilizia

Qui nasce l’errore più frequente.
La Cassazione parla solo di Catasto.

La conformità catastale riguarda:

  • la corrispondenza tra lo stato di fatto e le planimetrie depositate;

  • un requisito formale dell’atto notarile.

La conformità edilizio-urbanistica riguarda invece:

  • il rispetto dei titoli abilitativi;

  • la reale commerciabilità dell’immobile;

  • il rischio concreto di contenziosi, richieste di risarcimento o annullamento per vizi.

Sono due piani diversi.
E confonderli è uno degli errori più pericolosi per chi vende.

Perché la sentenza è importante (ma non rivoluzionaria)

La decisione del 2025:

  • non cambia la legge;

  • non “sdogana” le difformità;

  • non tutela chi dichiara il falso.

Serve piuttosto a ricordare che:

  • la validità notarile non equivale alla sicurezza dell’operazione;

  • un atto valido può comunque generare problemi seri dopo il rogito.

Cosa deve fare oggi chi vende casa

Dal punto di vista operativo, una sola strada è davvero prudente:

  • verifiche tecniche preventive;

  • chiarezza totale verso l’acquirente;

  • gestione professionale delle difformità prima di mettere l’immobile sul mercato.

Un atto valido non protegge automaticamente il venditore.
La prevenzione sì.

Questa sentenza è un promemoria importante:
nel mercato immobiliare la forma conta, ma la sostanza conta di più.

Chi vende casa senza verifiche si espone a rischi inutili.
Chi vende con un professionista serio, li evita prima.

Per maggior trasparenza del mercato e la tranquillità assoluta nelle trattative sarebbe auspicabile il Fascicolo digitale del fabbricato di cui ho parlato qualche giorno fa.

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