Donazioni ante 2026: regime transitorio e azione di restituzione

In un precedente articolo del blog ho analizzato le novità introdotte dal 2026 in materia di donazioni e tutela dei legittimari (click qui), evidenziando la svolta normativa che ha portato all’eliminazione dell’azione di restituzione.

Questo nuovo approfondimento è dedicato a un tema altrettanto delicato: le donazioni effettuate prima del 2026 e le regole transitorie che disciplinano i casi ancora aperti.

La normativa non lascia spazio a interpretazioni generiche: esistono termini precisi e condizioni puntuali entro cui è ancora possibile agire.

La data chiave: 18 dicembre 2025

Il primo elemento da chiarire è che la riforma non guarda alla data della donazione, ma a quando si apre la successione.

  • Se la successione si apre dal 18 dicembre 2025 in avanti, l’azione di restituzione non è più consentita, indipendentemente da quando sia stata effettuata la donazione.

  • Se invece la successione si è aperta prima del 18 dicembre 2025, l’azione di restituzione può ancora sopravvivere, ma solo a determinate condizioni.

Questa data rappresenta quindi lo spartiacque normativo da cui dipende l’intero impianto della tutela.

Successioni aperte prima del 18 dicembre 2025: quando l’azione è ancora possibile

Per le successioni aperte prima dell’entrata in vigore della legge 182/2025, la legge consente ancora l’azione di restituzione solo se viene compiuto un atto formale entro termini molto ristretti.

L’azione rimane esperibile nei seguenti casi:

  • se prima del 18 dicembre 2025 è stata notificata e trascritta una domanda giudiziale di riduzione della donazione ritenuta lesiva della legittima;

  • se entro il 18 giugno 2026 viene notificata e trascritta:

    • una domanda di riduzione, oppure

    • un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione ritenuta lesiva.

In assenza di queste iniziative, la possibilità di ottenere la restituzione del bene si estingue definitivamente.

Azione di riduzione e azione di restituzione: una distinzione fondamentale

Per comprendere correttamente la portata della riforma è indispensabile distinguere i due strumenti.

L’azione di riduzione

L’azione di riduzione è lo strumento con cui il legittimario (coniuge, unito civile, discendenti e, in alcuni casi, ascendenti) chiede la reintegrazione della propria quota di legittima, quando questa sia stata compromessa da donazioni o disposizioni testamentarie.

Questa azione rimane pienamente operativa anche dopo la riforma.

L’azione di restituzione

L’azione di restituzione interveniva in un secondo momento, quando il donatario risultava incapiente dopo la riduzione. In questo caso, prima della riforma, il legittimario poteva rivalersi anche contro terzi che avevano acquistato il bene donato.

Era proprio questo meccanismo a rendere i beni di provenienza donativa difficilmente commerciabili e spesso non accettati come garanzia dalle banche.

Con la legge 182/2025, questa possibilità viene meno, salvo le ipotesi transitorie.

Il nuovo ruolo dell’opposizione alla donazione

Nel regime precedente, l’atto di opposizione alla donazione serviva principalmente a impedire il decorso del termine ventennale, mantenendo viva l’azione di restituzione anche per donazioni molto risalenti.

Dal 18 dicembre 2025 la funzione cambia radicalmente:

  • l’opposizione riguarda solo successioni già aperte;

  • non serve più a bloccare il decorso del ventennio in astratto;

  • consente invece di rendere ancora esperibile l’azione di restituzione nel regime transitorio, quando il donatario non sia in grado di soddisfare il legittimario vittorioso nella riduzione.

La legge equipara, in questa fase, l’opposizione alla domanda giudiziale di riduzione, favorendo uno strumento più rapido in presenza di un termine molto breve.

Effetti pratici sul mercato immobiliare

Dal punto di vista immobiliare, il nuovo assetto normativo produce effetti immediati:

  • per le successioni aperte dal 18 dicembre 2025 in avanti, la donazione non costituisce più un ostacolo strutturale alla circolazione del bene;

  • per le successioni aperte prima di tale data, è invece essenziale verificare se siano stati notificati e trascritti atti di riduzione o di opposizione entro i termini previsti.

In questa fase, la data di apertura della successione e la presenza di iniziative formali diventano elementi centrali nelle verifiche preliminari di una compravendita.

Conclusione

La riforma ha semplificato il futuro delle donazioni, ma ha introdotto un periodo transitorio che richiede attenzione assoluta.

Per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025, i sei mesi concessi dalla legge rappresentano l’ultimo spazio di manovra per mantenere viva l’azione di restituzione.

Per un quadro completo delle nuove regole applicabili dal 2026, questo approfondimento va letto insieme all’articolo già pubblicato sulle novità generali in materia di donazioni, di cui costituisce il naturale completamento.

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